Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso, per quattordici voti a tre, la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU da parte del Regno Unito, nel caso riguardante l’espulsione di una cittadina ugandese gravemente malata di AIDS.
Prosegue la vicenda giudiziaria che aveva visto la Chamber della Second Section della Corte EDU pronunciare sentenza di condanna nei confronti del Belgio per violazione dell’art. 3 CEDU, sulla base del fatto che la mancanza della possibilità per il ricorrente di essere curato da un medico capace di esprimersi nella sua lingua (il tedesco), senza speranza di cambiamento, gli ha cagionato un dolore eccedente il livello di sofferenza intrinseco alla detenzione, tale da costituire un trattamento inumano e degradante, rigettando per il resto le istanze relative ad una possibile violazione dell’art. 5 CEDU [Rooman v. Belgio (Application no. 18052/11), § 91]. Viene adìta in appello dall’attore (parzialmente soccombente in primo grado) la Grand Chamber, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 5 e sul suo rapporto con l’art. 3, data l’inerenza al caso concreto di entrambe le fattispecie.
In un caso riguardante il decesso di un detenuto malato di AIDS a pochi giorni dal suo rilascio, la Corte EDU ha accertato la violazione degli articoli 2 e 3, nonché dell’art. 34, della Convenzione, da parte dell’Ucraina.
La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che gli obblighi vaccinali per minori di età previsti dalla legislazione della Repubblica Ceca rientrino nel margine di apprezzamento statale e non contrastino pertanto con il diritto al rispetto della vita privata protetto dall'art. 8 della Convenzione.
Il 24 agosto 2021 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari, da parte di 672 lavoratori francesi, in tema di vaccinazione obbligatoria, poiché tali misure esulano dal campo applicativo di cui all’articolo 39 del Regolamento della Corte.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso di due genitori che lamentavano l’illegittimità della sospensione dei trattamenti di sostegno vitale nei confronti della loro figlia minore, ritenendola invece legittima e compatibile con le norme della Convenzione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati da alcune coppie omosessuali aventi ad oggetto la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, poiché l’Autorità nazionale competente nega il riconoscimento legale del rapporto di filiazione tra i genitori d’intenzione e i figli nati tramite maternità surrogata.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riscontrato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, dal momento che è stata negata la trascrizione nei registri dello Stato civile italiano del certificato di nascita formato all’estero di una minore, nata per mezzo della maternità surrogata, impedendo il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, per aver adottato, nei confronti di un soggetto vulnerabile, misure restrittive della libertà personale non adeguate e non proporzionali rispetto ai fini perseguiti, eccedendo il margine di apprezzamento riconosciutole dalla Convenzione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che la Svizzera ha violato l’art. 8 CEDU, e in particolare il diritto alla vita privata del minore nato tramite gestazione per altri, non avendo previsto la possibilità di riconoscere il rapporto genitoriale tra il minore e il padre d’intenzione.